L’associazione

Statuto Daorainpoi Associazione Culturale




Articolo 1 – Costituzione

È costituita un’Associazione culturale non riconosciuta denominata «Daorainpoi Associazione Culturale» con sede in Fiano romano (Roma), via Firenze 2. Il trasferimento della sede nell’ambito dello stesso Comune non è da considerarsi modifica statutaria ed è deciso dal Presidente ovvero dal Consiglio di Amministrazione. L’Associazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili; è apolitica e apartitica. Le finalità dell’Associazione si esplicano sia nell’ambito del territorio nazionale sia di quello internazionale.

Articolo 2 – Scopi e attività istituzionali

La diffusione della cultura rappresenta lo scopo sociale dell’Associazione. L’Associazione si occupa di attività educative e formative (corsi di scrittura, corsi di editing, corsi di sceneggiatura, corsi di recitazione, corsi di canto, lezioni di musica, preparazione ai provini, etc.), e della realizzazione di eventi di promozione e di divulgazione della cultura nelle forme della letteratura (presentazioni di libri, di autori, letture collettive, circoli letterari, etc.), della musica (concerti, promozione di artisti, serate di ascolto a tema, circoli musicali, etc.). Si occupa inoltre di ideare e realizzare spettacoli teatrali, videoclip, cortometraggi, serie televisive, lungometraggi, etc. L’Associazione può dunque curare l’editing di opere letterarie, pubblicare opere letterarie, audiovisive e musicali, a favore dei suoi iscritti secondo le norme che regolano il Diritto di autore. Ai fini di valorizzare la propria azione di promozione della cultura presso il pubblico, l’Associazione, oltre alle attività di promozione istituzionale, attuate attraverso mezzi di comunicazione tradizionali e digitali, può realizzare e distribuire gadget e partecipare a fiere ed eventi nazionali e internazionali. In particolar modo sarà al centro di tale attività lo sviluppo delle potenzialità e del talento di autori e interpreti esordienti nei settori istituzionali dell’Associazione.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, sottoscrivere accordi di qualsiasi natura, contrarre mutui e richiedere finanziamenti, ricevere sovvenzioni e donazioni e ogni altra forma di sostegno ritenuta idonea.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L’Associazione può emettere «titoli di solidarietà».

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’Associazione potrà:

  • ideare, organizzare e gestire, anche attraverso le scuole e le università, corsi di base e di perfezionamento (individuali e collettivi), seminari, stages e ogni altra iniziativa volta a diffondere la conoscenza e la pratica nei campi inerenti all’attività istituzionale, sia tra gli adulti sia tra i giovani;  
  • promuovere e organizzare manifestazioni, conferenze, saggi, concerti e ogni altra forma di spettacolo legata alla attività istituzionale;
  • favorire la formazione di gruppi per la condivisione e la promozione delle diverse attività istituzionali;
  • organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni che riguardano le attività istituzionali più significative ovunque se ne offra la possibilità;
  • curare la gestione di locali da adibire a sale per le prove, sale musica, sale ascolto, sale conferenza, sale didattiche, sale per la divulgazione degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  • attivare iniziative inerenti alla sfera dell’aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
  • organizzare manifestazioni e corsi per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato e del Terzo settore operanti nella sfera dell’emarginazione, del disadattamento e delle diversità;
  • offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti delle materie istituzionali dell’Associazione e per tutti gli appassionati;
  • avviare ricerche e studi inerenti ai temi di interesse dell’Associazione;
  • svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza delle attività istituzionali tutte;
  • curare direttamente e indirettamente la redazione e l’edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e multimediali anche attraverso le moderne reti e tecnologie digitali;
  • favorire la partecipazione dei soci a iniziative a carattere ricreativo, non escludendo iniziative promosse in collaborazione con imprese private e istituzioni pubbliche, al fine di incoraggiare e rafforzare l’aggregazione tra i soci;
  • organizzare e promuovere premi e concorsi letterari;
  • organizzare e promuovere manifestazioni culturali, musicali, teatrali, cinematografiche, di animazione, letterarie, e artistiche in genere e parteciparvi con i propri soci, se promosse e organizzate da altre Associazioni, Enti pubblici e privati;
  • ideare, produrre, promuovere spettacoli teatrali, musicali, di danza, cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, all’aperto e in interni.

Dette finalità istituzionali saranno altresì perseguite sia direttamente sia in collaborazione con enti pubblici e privati, con fondazioni e associazioni.


Articolo 3 – Attività strumentali accessorie e connesse

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, l’Associazione potrà:

  • finanziare e promuovere le attività istituzionali di cui all’art. 2 gestendole sia direttamente sia attraverso altri enti, istituzioni, strutture pubbliche e/o private, nonché ricevere finanziamenti, sovvenzioni e donazioni per le medesime attività da enti, associazioni, fondazioni, dal settore privato e pubblico, ivi compresi i finanziamenti regionali, nazionali ed europei;
  • finanziare e/o promuovere e/o condurre studi e ricerche attinenti al proprio scopo;
  • promuovere e attivare corsi, convegni, congressi, seminari, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, eventi culturali, anche finanziando analoghe manifestazioni realizzate da enti pubblici e privati;
  • organizzare eventi sociali con somministrazione di cibi e bevande, vendita di gadget e prodotti editoriali;
  • promuovere e/o organizzare, anche occasionalmente, manifestazioni che siano attinenti alle finalità istituzionali con lo scopo di raccogliere fondi da destinarsi alle finalità istituzionali medesime.

Per la realizzazione dei suddetti scopi, l’Associazione può costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, aderire a enti costituiti o costituendi e a partenariati aventi finalità analoghe ovvero collegate, direttamente o anche indirettamente, a quelle dell’Associazione; può inoltre promuovere iniziative comuni con istituzioni culturali e di ricerca italiane e estere, con enti e soggetti pubblici e privati.

Articolo 4 – Sedi secondarie, filiali e uffici

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l’Associazione può istituire sedi secondarie, uffici e filiali, aprire sportelli presso strutture sia private che pubbliche, allo scopo di agevolare quanto più possibile il contatto con i propri iscritti e con chiunque sia interessato alla partecipazione all’Associazione.

Art.5 – Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative ordinarie e straordinarie dei soci;

2. dai contributi volontari dei soci;

3. dalle entrate relative alle iscrizioni da parte dei soci per la partecipazione alle attività organizzate dall’Associazione e, in ogni caso, da tutte le entrate richieste ai soci e riferibili alle attività istituzionali come elencate all’Art. 2;

4. da quote straordinarie dei soci ordinari e sostenitori per effetto di adesioni a convenzioni;

5. da contributi dei privati;

6. da entrate straordinarie in relazione alle attività indicate all’art. 3 del presente Statuto;

7. da introiti derivanti da eventuali convenzioni con altre istituzioni;

8. da beni mobili e immobili che perverranno all’Associazione anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità;

9. dai contributi che perverranno a qualsiasi titolo da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri;

10. da finanziamenti pubblici, fondi di ricerca italiani ed europei;

11. da attività   di   carattere   commerciale   e   produttivo, direttamente connesse a quelle istituzionali.

Il patrimonio dell’Associazione sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dall’Organo amministrativo con riferimento al raggiungimento delle finalità istituzionali.


Articolo 6 – Quota sociale

La quota associativa ordinaria e straordinaria di cui al punto primo dell’art. 5 del presente Statuto è annuale, e viene fissata annualmente dall’Organo amministrativo.

In caso di scioglimento del singolo rapporto associativo o di scioglimento dell’Associazione, il socio non ha diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati.


Articolo 7 – Soci

L’Associazione si compone di soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.


Soci fondatori

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione sottoscrivendone l’atto.
I soci fondatori hanno diritto di voto in Assemblea.

La qualità di socio fondatore è liberamente trasmissibile sia per atto tra vivi che per mortis causa.

Soci ordinari

Sono le persone fisiche che fanno la richiesta di adesione all’Associazione tramite domanda controfirmata da due soci presentatori (ordinari o fondatori).

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che abbiano determinati requisiti di particolare importanza nei campi di interesse dell’Associazione, in particolar modo è richiesto un curriculum vitae con cinque esperienze in qualsiasi campo artistico di interesse dell’Associazione.

La domanda deve essere esibita all’Organo amministrativo unitamente alla condivisione e all’accettazione integrale dello Statuto. L’Organo amministrativo valuterà, quindi, oltre ai requisiti sopra descritti, l’opportunità di ammettere il richiedente come socio ordinario, con particolare riferimento alle esperienze maturate e alle attività svolte in coerenza con i fini istituzionali dell’Associazione.

L’Organo amministrativo delibererà entro venti giorni dalla presentazione della domanda e lo comunicherà al richiedente nel domicilio indicato nella richiesta di adesione.

I soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.

La quota associativa annua dei soci ordinari è fissata in € 1.500,00 (millecinquecento/00) con adeguamento del 2% annuo.

Non possono essere soci ordinari i soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione didattica e professionale con l’Associazione.

La quota associativa deve essere versata nel termine massimo di cinque giorni dall’avvenuta conoscenza da parte del richiedente dell’accettazione della richiesta di adesione.

Lo status di socio ordinario ha durata annuale.

La qualità di socio ordinario è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per mortis causa.


Soci sostenitori

Sono le persone fisiche, le associazioni, le fondazioni, le società, gli enti pubblici e privati di ogni tipo, sia italiani che esteri, che intendano sostenere le attività istituzionali dell’Associazione attraverso contributi annuali a carattere economico e di altro genere.

Lo status di socio sostenitore ha durata annuale.

La qualità di socio sostenitore è intrasmissibile sia per atto tra vivi che per mortis causa.

L’ammissione dei soci sostenitori non necessita della delibera dell’Organo amministrativo e avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo con contestuale pagamento della quota annuale che, per il primo anno, viene fissata in € 7,00 (sette/00).

I soci sostenitori non hanno diritto di voto in seno all’Associazione.

Possono partecipare all’Assemblea solo con il consenso del Presidente, ed esclusivamente al fine di promuovere iniziative e fare comunicazioni attinenti all’ordine del giorno.

Soci onorari

Sono soci onorari dell’Associazione persone o enti che rivestano un ruolo di spicco nel mondo della cultura e contribuiscano a diffonderne i valori. Sono esonerati dal versamento delle quote annuali. I soci onorari non hanno diritto di voto e non partecipano al calcolo del quorum per la costituzione dell’assemblea o per le votazioni.

Articolo 8 – Recesso, decadenza ed esclusione

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Solo per i soci fondatori la qualità di socio è liberamente trasmissibile sia per atto tra vivi che per mortis causa.
In caso di recesso, decadenza ed esclusione si applicano le modalità previste dall’art. 24 del Codice Civile, salvo quanto disposto nello Statuto circa la libera trasmissibilità delle quote dei soli soci fondatori.
Il socio non in regola con il pagamento della quota associativa annua decade automaticamente.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso di quanto fino ad allora pagato.


Articolo 9 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno i seguenti diritti e doveri:

  • partecipare all’Assemblea generale, con diritto di voto (solo i soci fondatori e i soci ordinari);
  • essere eletti alle cariche associative (solo i soci fondatori e soci ordinari);
  • impegnarsi al rispetto dello Statuto e delle delibere prese dagli Organi rappresentativi dell’Associazione (soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori);
  • mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione e in qualunque situazione in cui sia coinvolta l’Associazione stessa (soci fondatori, soci ordinari e soci sostenitori).

La perdita dello status di socio si ha con il mancato pagamento della quota associativa, o per delibera dell’Organo amministrativo a causa di comportamento scorretto nei confronti dell’Associazione o in situazioni che coinvolgano la medesima.

Solo per i soci ordinari e sostenitori, la quota di iscrizione di cui all’art. 7 dà il diritto ad accedere automaticamente ai servizi di base resi dall’Associazione, salvo quanto disposto dai punti tre e cinque dell’art. 5 inerenti alle entrate straordinarie per effetto di convenzioni e alle entrate straordinarie dovute in relazione alle attività promosse dall’Associazione.


Articolo 10 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio di Amministrazione, formato dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Consigliere.

Articolo 11 – L’Assemblea dei soci

L’Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari; i soci sostenitori ne sono esclusi salvo la possibilità loro concessa di partecipare alla discussione come previsto all’art. 7.

L’Assemblea si riunisce una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia necessario.

Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno e del luogo delle medesime.
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con avviso pubblico prodotto con ogni modalità, comprese quelle informatiche, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto; in tal caso l’Organo amministrativo deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta.
Possono partecipare all’Assemblea, esprimendo il proprio voto, i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

A ciascun socio può essere conferita soltanto una delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai presenti all’Assemblea aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

L’Assemblea ha i seguenti compiti:

  • elegge il Presidente;
  • approva il bilancio consuntivo;
  • approva o respinge le richieste di modifica dello Statuto;
  • delibera lo scioglimento dell’Associazione;
  • delibera sulle responsabilità dell’Organo amministrativo;
  • delibera sulla determinazione di eventuali indennità di carica annuali al Presidente ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea vota per alzata di mano.


Articolo 12 – L’Organo amministrativo

L’Associazione è amministrata da un Presidente e da un Consiglio di Amministrazione formato dal Presidente medesimo, da un Vicepresidente e dai consiglieri.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono gli organi esecutivi dell’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque.

Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dei soci.

L’Organo amministrativo dura in carica fino a revoca. Il membro del Consiglio di Amministrazione che rinuncia alla nomina dopo l’elezione è subito sostituito dal primo dei non eletti. Qualora nel corso del mandato un membro si dimetta o decada, l’Assemblea dei soci provvederà alla sua sostituzione alla prima convocazione utile. Il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla naturale scadenza dell’Organo amministrativo. In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere convocata un’Assemblea ordinaria urgente per la elezione dei nuovi consiglieri. I consiglieri che per qualsiasi motivazione non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio sono considerati decaduti dall’incarico.

In caso di recesso, morte o ineleggibilità di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è facoltà dell’Assemblea nominare un altro componente ovvero lasciare solo il Consigliere restante.
Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione hanno il compito di:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci;
  • curare e decidere in piena autonomia la promozione delle attività strumentali accessorie e connesse di cui all’art. 3 dello Statuto per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
    predisporre lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;
  • stendere la relazione annuale sull’attività dell’Associazione e sulla destinazione degli avanzi del bilancio, fermo restando il divieto assoluto della loro distribuzione;
  • nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
  • convocare l’Assemblea dei soci nei casi previsti dal presente Statuto e dalle leggi in materia;
  • deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulla nomina dei soci onorari;
  • provvedere alla gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione, a esclusione dei compiti spettanti all’Assemblea dei soci;
  • promuovere la raccolta fondi e ogni altra forma di finanziamento;
  • pronunciare la decadenza del Consigliere nei casi previsti;
  • determinare l’ammontare della quota associativa annuale dovuta dai soci ordinari e sostenitori;
  • determinare l’importo delle quote straordinarie e delle entrate straordinarie ai sensi dell’art. 5 dello Statuto in relazione alle attività istituzionali promosse dall’Associazione ai sensi dell’Art. 3 dello Statuto; 
  • deliberare sulle modalità di investimento del patrimonio dell’Associazione;
  • adottare tutti i regolamenti e le procedure che ritengano opportuni conformemente al presente Statuto per l’espletamento delle attività istituzionali e di quelle a esse collegate e per l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, anche in via continuativa, per singoli atti o categorie di essi, al Presidente dell’Associazione e ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando i limiti della delega.

Nell’ambito dei poteri attribuiti dalla delega è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione.
L’Organo amministrativo potrà avvalersi di figure professionali sia esterne che interne che ritenga utili come consulenti nell’ambito dell’espletamento dell’attività istituzionale e delle attività accessorie e connesse.

Articolo 13 – Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente dell’Associazione sono nominati dall’Assemblea dei soci e restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, inoltre:

  • convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione;
  • vigila sull’andamento generale dell’Associazione e sull’osservanza dello Statuto;
  • predispone la bozza del bilancio e il rendiconto annuale dell’Associazione.

Con il presente atto, sono attribuiti al Presidente i seguenti poteri:

  1. stipulare apposite convenzioni con strutture ed enti privati e/o pubblici nel rispetto degli scopi e delle attività connesse dell’Associazione e di quanto previsto dal presente Statuto;
  2. sottoscrivere contratti, intrattenere rapporti di c/c, effettuare pagamenti e incassi, richiedere e ricevere finanziamenti etc.;
  3. intrattenere ogni rapporto contrattuale in ordine a rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato;
  4. intrattenere rapporti con enti previdenziali.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. Resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, svolge le sue funzioni fino a che non sia rieletto il Presidente.


Articolo 14 – Bilancio – Utili

L’esercizio amministrativo chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro la fine del mese di marzo di ogni anno, il Presidente predispone il rendiconto annuale e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione unitamente alla relazione accompagnatoria.

Entro il 30 aprile, l’Organo amministrativo provvede alla convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale dell’esercizio precedente.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 15 – Compensi e Rimborsi spese

L’Associazione può:

  • elargire compensi al Presidente e all’Organo amministrativo per l’attività prestata all’Associazione, da assoggettare a tassazione secondo le vigenti normative tributarie e previdenziale;
  • riconoscere rimborsi spese a favore dell’Organo amministrativo;
  • riconoscere determinati emolumenti, da assoggettare a tassazione, a favore del personale che opera in seno all’Associazione per il perseguimento dell’attività istituzionale.


Art. 16 – Scioglimento

L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, il Presidente, ovvero ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, potrà chiedere all’autorità competente la nomina dei liquidatori.
Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Articolo 17 – Modifiche statutarie

Le modifiche statutarie sono approvate dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.


Articolo 18 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

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